La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. e potrai consultare integralmente tutte le novita' normative e giurisprudenziali commentate dai più autorevoli https://bookmarkbooth.com/story18514694/los-principios-b%C3%A1sicos-de-reati-turbativa-d-asta